Probabilmente la domanda più frequente dei nuovi arrivati, quindi mettiamo i fatti in un unico posto: cosa dicono davvero le norme sulle merci contraffatte e le dogane nell’UE? Si sente spesso dire “per uso personale va bene”. È vero? E c’è differenza tra la merce nel bagaglio e quella che arriva per posta o corriere?
Per essere chiari fin dall’inizio: questo thread è un’informazione generale con fonti ufficiali, non una consulenza legale, e qui non si parla di come aggirare un controllo doganale. Ne parliamo anche in Sequestri di contraffazioni nel mondo: la settimana dal 13 al 20 ottobre.
Thread correlati: il thread su DDF: la settimana in breve e Le grandi retate nelle factory.
Buona impostazione. La prima cosa da separare sono le norme UE e le norme nazionali. Si confondono di continuo, ed è da lì che nasce “per uso personale va bene”.
A livello UE, il testo chiave è il Regolamento (UE) n. 608/2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. La sua sintesi ufficiale dice che il regolamento non si applica alle merci di carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori. È un limite di quel regolamento. Non è una regola generale secondo cui le contraffazioni sono consentite.
Esatto. La dogana tedesca lo descrive così sul suo sito: per le contraffazioni non commerciali nel bagaglio personale dei viaggiatori, di norma la dogana non interviene. Le importazioni commerciali da parte dei viaggiatori, invece, rientrano nel regolamento o nelle disposizioni nazionali. Questo vale per la Germania. Altri Paesi sono più severi.
È il caso della Francia, e va detto chiaramente. Secondo la scheda ufficiale del Ministero degli Affari esteri, la dogana può intervenire fin dal primo oggetto contraffatto, anche se indossato. La merce viene sequestrata e distrutta, e viene applicata una sanzione doganale calcolata sul valore dei prodotti autentici. È possibile anche un procedimento penale. In Francia, quindi, l’“uso personale” non protegge.
Wow, quindi lo stesso oggetto nella stessa valigia può essere un non-problema in un Paese e un illecito in un altro?
Esatto, e l’Italia è un altro caso. Sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è spiegato che l’acquirente finale di merce che fa ritenere violati i diritti di proprietà industriale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, e le cose acquistate vengono sempre confiscate. Quindi anche qui non conta solo chi vende: la norma colpisce anche chi compra. Livello di certezza: alto, è la fonte ufficiale.
Ora il lato posta e corriere, che è una procedura diversa. Il Regolamento 608/2013 prevede una procedura per le piccole spedizioni (articolo 26). Una piccola spedizione è una spedizione postale o tramite corriere espresso con non più di tre unità o di peso lordo inferiore a 2 kg. Se il titolare del diritto ha chiesto questa procedura, la dogana lo notifica alla persona a cui la merce è stata spedita, che ha poi 10 giorni lavorativi per esprimere la propria posizione. Se non risponde, la dogana può considerarlo un consenso alla distruzione, e la merce viene distrutta sotto controllo doganale.
La cosa importante: è una procedura per la distruzione della merce, non un’esenzione dalle sanzioni. Se si aggiungano sanzioni nazionali dipende, di nuovo, dal Paese. E chi riceve una comunicazione dalla dogana dovrebbe prendere sul serio il termine e rivolgersi all’ufficio competente o a un consulente legale, non a un forum.
Molto più chiaro. Qualcuno potrebbe metterlo in un unico riepilogo da linkare ai nuovi arrivati?
Riepilogo, basato solo sulle fonti ufficiali citate in questo thread. Informazione generale, non consulenza legale. Le norme variano da Paese a Paese e possono cambiare, quindi controlla sempre il sito della tua dogana nazionale.
1. Livello UE: Regolamento (UE) n. 608/2013
- Stabilisce come le dogane intervengono sulle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale.
- Non si applica alle merci di carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori. Questo limita solo il regolamento. Non rende legali le contraffazioni.
2. Posta e corriere: piccole spedizioni (articolo 26)
- Spedizioni con non più di tre unità o sotto i 2 kg, inviate per posta o corriere espresso.
- La dogana lo notifica al destinatario, che ha 10 giorni lavorativi per rispondere. Il silenzio può valere come consenso alla distruzione.
3. In più si applicano le norme nazionali
| Paese |
Cosa dice la fonte ufficiale |
| Germania (zoll.de) |
merci non commerciali nel bagaglio personale: di norma la dogana non interviene; le importazioni commerciali rientrano |
| Francia (diplomatie.gouv.fr) |
la dogana può intervenire fin dal primo oggetto contraffatto, anche se indossato; sequestro, distruzione, sanzione doganale calcolata sul valore del prodotto autentico, possibile procedimento penale |
| Italia (adm.gov.it) |
l’acquirente finale rischia una sanzione amministrativa, e la merce viene sempre confiscata |
| Altri Paesi |
consulta le pagine dell’autorità doganale nazionale |
4. Cosa non è questo thread
- Non è consulenza legale. Se ricevi una comunicazione dalla dogana, segui le istruzioni ufficiali e rivolgiti a un consulente qualificato.
- Non è una guida per evitare i controlli. Domande del genere violano le regole della community e vengono rimosse.
Per le truffe che usano i “problemi in dogana” come pretesto per chiederti di più, vedi Restare al sicuro: truffe, falsi intermediari e privacy. Altre domande frequenti sono nelle FAQ.
Grazie, è esattamente il tipo di riepilogo neutrale che mancava. Lo segno come soluzione.
E grazie per aver mantenuto un tono neutrale. Su questo argomento, è l’unico modo giusto di parlarne.