Panoramica neutra, non è una consulenza. Aggiornato al 26/10/2026.
Cosa è cambiato: con il regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026 l’esenzione dai dazi per le spedizioni di valore trascurabile (fino a 150 €) è stata eliminata dal regolamento UE sulle franchigie doganali, il regolamento (CE) n. 1186/2009. In via transitoria, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 si applica un dazio forfettario di 3 € per articolo alle spedizioni con un valore intrinseco fino a 150 €. Secondo il testo del regolamento, i casi sono due:
- spedizioni la cui importazione è esente dall’IVA all’importazione grazie al regime IOSS (art. 143, paragrafo 1, lettera c bis, della direttiva IVA 2006/112/CE), e
- spedizioni postali.
Per tutti gli altri casi rimandiamo alle linee guida della Commissione (link nel post 8), invece di fare ipotesi qui.
[[PHOTO: Schematische Grafik: ein Paket mit drei Warenpositionen, darunter je Position „3 €“, daneben der Hinweis „Sachwert bis 150 €“]]
Sintesi redazionale, non verificata in modo indipendente.
Il punto frainteso più spesso: secondo la Commissione “per articolo” significa per classificazione tariffaria, non per singolo pezzo. Gli esempi delle linee guida della Commissione:
- cinque magliette in una spedizione: una sola voce, quindi 3 €;
- una maglietta e un orologio: due voci, quindi 6 €.
Conta quindi quante voci tariffarie diverse ci sono nella spedizione, non quanti pezzi.
Chi dichiara e chi deve il dazio? Secondo la Commissione, il dichiarante: a seconda dei casi il venditore o l’importatore, il titolare IOSS, chi usa il regime speciale per le spedizioni postali oppure un rappresentante indiretto. I consumatori solo in casi residuali molto rari. La Commissione scrive espressamente che non si tratta di un’imposta a carico dei consumatori. Cosa vede concretamente un acquirente durante l’ordine non è disciplinato nel dettaglio dalle pagine ufficiali, quindi qui lo lasciamo aperto.
Per inquadrare: i 3 € sono un dazio, non IVA. L’IVA all’importazione segue una regola a parte e questo regolamento non la modifica; il regolamento si aggancia solo all’esenzione IOSS della direttiva IVA. Chi è interessato al lato IVA trova le spiegazioni sulle pagine della Commissione dedicate a fiscalità e dogane (link nel post 8).
Cosa è annunciato ma non ancora in vigore (aggiornato al 26/10/2026):
- Diritto di trattamento dell’Unione: secondo la guida della Commissione (versione del 5 ottobre 2026) 2 € per articolo, previsto dal 1° novembre 2026; a quella data l’atto delegato era ancora in fase di esame. Secondo la Commissione è un diritto, non un dazio, e non ha una scadenza. Anche il Consiglio indica 2 € per articolo dal 1° novembre 2026.
- Identificativi di prodotto: obbligatori dal 1° novembre 2026 secondo la Commissione (facoltativi dal 1° luglio 2026).
- Polo di dati doganali dell’UE (Data Hub): dal 1° luglio 2028 secondo la Commissione; da allora si applicheranno le normali aliquote dei dazi al posto dell’importo forfettario.
Va tutto letto come “annunciato” finché non compare come applicabile nella Gazzetta ufficiale o sulle pagine della Commissione.
Cosa non cambia: le merci contraffatte restano vietate alla frontiera, per quanto basso sia il loro valore. La regola dei 3 € non c’entra. La tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale continua a basarsi sul regolamento (UE) n. 608/2013, che secondo la Commissione è la base giuridica attualmente in vigore. Cosa significa per le importazioni personali è spiegato nella panoramica Contraffazioni e dogane UE, e per la Germania in concreto in Borse false e dogana in Germania.
Per altri Paesi ci sono thread dedicati: la Spagna in Contraffazioni e dogana in Spagna e il Regno Unito in Contraffazioni e dogana britannica. Il Regno Unito non fa parte dell’UE e lì il regolamento UE non si applica.
Riepilogo (aggiornato al 26/10/2026):
- L’esenzione dai dazi fino a 150 € per le spedizioni di valore trascurabile è stata eliminata (regolamento (UE) 2026/382).
- Dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 si applica un dazio di 3 € per articolo, cioè per voce tariffaria, alle spedizioni con valore intrinseco fino a 150 €, per le spedizioni IOSS e per quelle postali.
- Secondo la Commissione, il debitore del dazio è di norma il dichiarante, non il consumatore.
- Annunciati: diritto di trattamento dell’Unione e identificativi di prodotto obbligatori dal 1° novembre 2026.
- Le contraffazioni restano vietate, a prescindere dal valore.
Fonti (tutte verificate il 26/10/2026):
- Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, EUR-Lex: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/382/oj – eliminazione dell’esenzione, 3 € per articolo, applicazione dal 1/7/2026 al 1/7/2028, i due gruppi di casi.
- Commissione europea, linee guida e testo giuridico sul forfait temporaneo: taxation-customs.ec.europa.eu – “per articolo” = per classificazione tariffaria, dichiarante come debitore, identificativi di prodotto, Data Hub.
- Commissione europea, guida doganale sul dazio di 3 € (versione del 5/10/2026): Customs Guidance on EUR 3 customs duty (PDF) – diritto di trattamento di 2 € per articolo, previsto dal 1/11/2026.
- Commissione europea, riforma doganale dell’UE: taxation-customs.ec.europa.eu/customs/eu-customs-reform_en
- Consiglio dell’UE, piccole spedizioni: consilium.europa.eu – 2 € per articolo dal 1/11/2026.
- Commissione europea, contraffazione e dogane (regolamento (UE) n. 608/2013): taxation-customs.ec.europa.eu
Sintesi redazionale, non verificata in modo indipendente.
Grazie per l’elenco delle fonti. Resta aperto soprattutto l’atto delegato sul diritto di trattamento; quando sarà pubblicato, il post 5 andrebbe aggiornato con una nuova data.