Panoramica neutra, non è una consulenza legale. Aggiornato al 26/10/2026.
La norma di riferimento per chi compra è l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (testo vigente su Normattiva). Distingue due figure:
- l’acquirente finale, cioè chi acquista per sé;
- l’operatore commerciale o importatore, o comunque chi non è acquirente finale.
Per il primo è prevista una sanzione amministrativa, per il secondo una sanzione amministrativa molto più alta, salvo che il fatto costituisca reato. Chi vende è un tema diverso, che qui non trattiamo.
[[PHOTO: Schema semplice a due colonne: “acquirente finale” e “operatore commerciale o importatore”, con sotto il riferimento normativo]]
Sintesi redazionale, non verificata in modo indipendente.
Cosa dice il comma 7 per l’acquirente finale, secondo il testo su Normattiva:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 7.000 euro per chi acquista a qualsiasi titolo cose che, per qualità, per la condizione di chi le offre o per l’entità del corrispettivo richiesto, inducano a ritenere violate le norme su origine, provenienza e proprietà industriale;
- in ogni caso la confisca amministrativa delle cose acquistate.
Per operatori commerciali, importatori e altri soggetti diversi dall’acquirente finale la sanzione va da 20.000 euro a un milione di euro.
Attenzione alle fonti datate: alcune pagine istituzionali riportano ancora un minimo di 100 euro. Il testo vigente su Normattiva indica 300 euro, e anche le FAQ della Guardia di Finanza riportano la forbice 300-7.000 euro. In caso di dubbio fa fede il testo di legge aggiornato.
Il pacco in dogana. Il comma 7-bis dello stesso articolo prevede la stessa sanzione (300-7.000 euro) per l’acquirente finale che, negli spazi doganali, introduce nel territorio dello Stato beni da Paesi extra UE che violano le norme su origine, proprietà industriale e diritto d’autore, se i beni sono al massimo venti pezzi o 5 kg lordi e l’introduzione non è legata a un’attività commerciale. In quel caso la sanzione è irrogata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per il luogo in cui il fatto è accertato (comma 7-quater).
Cosa succede alla merce: il comma 7-ter pone le spese di custodia e distruzione a carico dell’acquirente finale (o, se non provvede, del vettore) e stabilisce che la distruzione avvenga entro trenta giorni dalla confisca. Sul piano europeo, il controllo doganale sui diritti di proprietà intellettuale segue il regolamento (UE) n. 608/2013; il manuale della Commissione descrive anche una procedura per le piccole spedizioni, applicabile quando il titolare del diritto l’ha richiesta. I dettagli della singola pratica sono quelli indicati nella comunicazione ricevuta, non quelli di un forum.
Per il quadro UE generale (uso personale, spedizioni, bagagli) c’è il thread Contraffazioni e dogane UE. E se arrivano messaggi da sconosciuti che promettono di “sbloccare” un pacco, vale la pena leggere Sicurezza: truffe, falsi intermediari e privacy.
Una precisazione: il nuovo dazio UE di 3 euro per articolo sulle piccole spedizioni (spiegato qui, in tedesco) è una regola diversa, che riguarda i dazi e non la contraffazione. Una merce contraffatta resta vietata qualunque sia il suo valore.
Riepilogo (aggiornato al 26/10/2026):
- Acquirente finale: sanzione amministrativa da 300 a 7.000 euro e confisca (art. 1, comma 7, DL 35/2005).
- Operatori commerciali e importatori: da 20.000 euro a un milione di euro, salvo che il fatto costituisca reato.
- Negli spazi doganali (fino a venti pezzi o 5 kg, senza attività commerciale) la sanzione è irrogata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (commi 7-bis e 7-quater).
- Custodia e distruzione a carico dell’acquirente finale, distruzione entro trenta giorni dalla confisca (comma 7-ter).
- Alcune pagine riportano ancora il vecchio minimo di 100 euro: fa fede il testo vigente.
Fonti (verificate il 26/10/2026):
- Normattiva, DL 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, commi 7-7-quater: normattiva.it
- Guardia di Finanza, FAQ: siac.gdf.it
- Agenzia delle dogane e dei monopoli, Acquisti su internet: adm.gov.it (riporta ancora il minimo di 100 euro)
- Commissione europea, contraffazione e dogane (regolamento (UE) n. 608/2013): taxation-customs.ec.europa.eu
Sintesi redazionale, non verificata in modo indipendente.
Utile la distinzione tra comma 7 e 7-bis: molti riassunti in giro li confondono.